Art. 13 Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attivita' di redazione della Scheda Aedes 1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture (( interessati )) dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale. 2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. (( Con le medesime ordinanze sono individuate, altresi', le modalita' di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilita' speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. )) 4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata. (( 4-bis. Al fine di garantire il piu' elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu' idonei allo scopo. 4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 9. Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 5.