Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  2. Al fine di  assicurare  il  funzionamento,  senza  soluzione  di
continuita',  dell'unita'  di  allertamento  e   risposta   a   crisi
cibernetiche, di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  b),  durante  il
passaggio di competenze del Nucleo per la  sicurezza  cibernetica  al
DIS, previsto  dal  presente  decreto,  le  strutture  deputate  alla
gestione di tali attivita' sulla base del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  24  gennaio   2013   mantengono   la   loro
operativita' ed erogano i  relativi  servizi  a  favore  del  Nucleo,
istituito presso il DIS, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino a cessate esigenze, comunicate a  cura  del  direttore
generale del DIS. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
gennaio 2013. 
    Roma, 17 febbraio 2017 
 
                                                      Il Presidente   
                                                    Gentiloni Silveri 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017 
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