Art. 13 
 
                              Ispettori 
 
  1. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo  privati
sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano  i  requisiti
minimi di  competenza  e  formazione,  di  cui  all'Allegato  IV  del
presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285
del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992
e  dalle  disposizioni  attuative  del  Ministero.  E'  facolta'  del
Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia  di
competenza  e  formazione.  I  requisiti  per  l'abilitazione   degli
ispettori del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali e il personale sono disciplinati a norma del  decreto
legislativo n. 285 del  1992  e  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica n. 495 del 1992. Nel rispetto delle  competenze  fra  enti
amministrativi,  i  soggetti  indicati  dalla  autorita'   competente
rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano  i  requisiti
di cui all'Allegato IV, punto 1. Tale certificato contiene almeno  le
informazioni, di cui all'allegato IV, punto 3. 
  2. Gli ispettori gia' autorizzati o  abilitati  alla  data  del  20
maggio  2018  sono  esentati  dal  possesso  dei  requisiti,  di  cui
all'Allegato IV, punto 1. 
  3. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore  deve
essere esente da conflitti di interesse, in modo  da  assicurare  che
sia mantenuto un elevato livello  di  imparzialita'  ed  obiettivita'
secondo  quanto   stabilito   con   provvedimento   della   autorita'
competente. 
  4. La persona che presenta il veicolo  al  controllo  e'  informata
delle carenze riscontrate e da correggere. 
  5. I risultati del controllo tecnico non possono essere modificati,
fatto salvo i casi previsti dalla autorita' competente.