(( Art. 13 quater Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti, tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito. 4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili. 5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. 6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 198 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): "198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato."