(( Art. 13 quater
Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di
pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in
euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse
applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge
un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base
semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 198 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato."