(( Art. 13 quater 
 
         Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso  il  conio  da  parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo  e  a  due  centesimi  di  euro.  Il  risparmio   derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  e'  destinato  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1,  quando  un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e'  effettuato  integralmente  in  contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso  o  per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici  o  di
pubblici servizi,  compresi  i  loro  concessionari,  rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita'  di  ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito. 
  4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche  in
euro destinate  alla  circolazione  di  valore  unitario  pari  a  un
centesimo e a  due  centesimi  di  euro  secondo  le  norme  ad  esse
applicabili. 
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di  cui  all'articolo
2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   svolge
un'apposita verifica sull'impatto  delle  disposizioni  del  presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori  finali  e  riferisce  su  base
semestrale le dinamiche e le  eventuali  anomalie  dei  prezzi  dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni  al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario,  alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato e di proposte normative. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  198  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "198. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  cui  al  comma  196.  Esso
          verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato."