Art. 13 
 
 
Disposizioni  in  materia  di   risanamento   ambientale   da   parte
               dell'Amministrazione straordinaria ILVA 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste  dall'articolo  1,
comma  6-undecies  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,   n.   191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma   1   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto
le  obbligazioni  di  cui  alla  predetta  disposizione,   ferma   la
destinazione  delle  somme  rivenienti  dalla  sottoscrizione   delle
obbligazioni per  le  finalita'  di  cui  al  penultimo  periodo  del
predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge
n.  191  del  2015  e'  estinto  mediante  utilizzo   delle   risorse
finanziarie   derivanti   dalla   sottoscrizione    delle    suddette
obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni sono estinti fino  a  concorrenza  dell'ammontare  delle
spese e dei  costi  sostenuti,  a  valere  sul  patrimonio  destinato
dell'emittente costituito ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la  realizzazione
di interventi di risanamento  e  bonifica  ambientale,  compresi  gli
interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.
13. 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma  6-undecies,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e,  per  la  parte  eccedente,
sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
mediante  la  sottoscrizione  di  obbligazioni   emesse   dall'organo
commissariale di Ilva  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  1  del
2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e  la  bonifica
ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di  cui  al  periodo  precedente  sono  estinti  con  le
modalita' di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91.». 
  1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si
attua nel senso  che,  a  seguito  del  trasferimento  dei  complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti  dalla  sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria nei  limiti  di  quanto
eccedente   gli   investimenti   ambientali   previsti    nell'ambito
dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario  della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita' previste  dal  medesimo  articolo  3,
comma  1,  per  le  societa'  del  gruppo  Ilva  in   amministrazione
straordinaria. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-undecies
          del  decreto-legge  4  dicembre  2015,   n.   191   recante
          disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei  complessi
          aziendali del Gruppo ILVA, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13: 
              «Art.  1  (Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie). - 1. - 6-decies. (Omissis) 
              6-undecies. A seguito del trasferimento  dei  complessi
          aziendali  del  Gruppo   ILVA,   le   somme   eventualmente
          confiscate  o  comunque  pervenute  allo   Stato   in   via
          definitiva all'esito di procedimenti penali, anche  diversi
          da quelli per reati ambientali  o  connessi  all'attuazione
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del
          titolare  dell'impresa,  ovvero,   in   caso   di   impresa
          esercitata in  forma  societaria,  a  carico  dei  soci  di
          maggioranza o degli enti,  ovvero  dei  rispettivi  soci  o
          amministratori, che prima del commissariamento  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  abbiano
          esercitato   attivita'   di   direzione   e   coordinamento
          sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto  per  spese
          di  giustizia,  sono   versate,   fino   alla   concorrenza
          dell'importo  di  800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato a titolo di restituzione del  prestito
          statale di cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, mediante la
          sottoscrizione   di   obbligazioni    emesse    dall'organo
          commissariale   di   Ilva   S.p.A.    in    amministrazione
          straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto-legge n.  1  del  2015,  per  essere  destinate  al
          finanziamento  di  interventi  per  il  risanamento  e   la
          bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in
          amministrazione straordinaria e, in via  subordinata,  alla
          riqualificazione  e  riconversione  produttiva   dei   siti
          contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.  I
          crediti derivanti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni
          di cui al periodo precedente sono estinti con le  modalita'
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91." 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  1  del
          decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1  recante  disposizioni
          urgenti per l'esercizio di imprese di interesse  strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area di Taranto, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20: 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate in un patrimonio dell'emittente  destinato  in
          via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria dell'impresa  in  amministrazione  straordinaria,
          previa  restituzione  dei  finanziamenti  statali  di   cui
          all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge  4  dicembre
          2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          febbraio 2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,
          e, nei limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi
          volti alla tutela della sicurezza e della  salute,  nonche'
          di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
          previste  dall'ordinamento  vigente.   Al   patrimonio   si
          applicano le disposizioni del libro V, titolo  V,  capo  V,
          sezione XI, del codice civile. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
          D.P.C.M.  14  marzo  2014,  il  Commissario   straordinario
          dell'amministrazione   straordinaria   e'    titolare    di
          contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria  statale,
          in cui confluiscono: 
              a) le risorse assegnate dal CIPE con propria  delibera,
          previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
          Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
          disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei  saldi
          di finanza pubblica; 
              b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
          o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-bis  del
          decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 recante  disposizioni
          urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del
          Gruppo ILVA, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          febbraio 2016, n. 13: 
              «Art.  1  (Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie). - 1. - 6. Omissis; 
              6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine  esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
          I predetti importi sono rimborsati nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    ILVA    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  ILVA  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche' dei creditori privilegiati ai  sensi  dell'articolo
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  ILVA  e  al
          suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi  ai  sensi
          del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
          emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20.»