(( Art. 13 bis 
 
Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana
  delle  aree  di  rilevante  interesse  nazionale  del  comprensorio
  Bagnoli-Coroglio 
 
  1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  «Tale  importo
e' versato dal Soggetto Attuatore alla  curatela  fallimentare  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione,  facendo  comunque  salvi  gli  effetti  di   eventuali
opposizioni del Commissario straordinario del Governo,  del  Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o  di  terzi  interessati,  da
proporre, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo  54  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno  2001,  n.  327,  entro  centoventi  giorni  dalla   data   di
pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20  giugno
2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista  finanziaria
necessaria al suddetto versamento  e  anche  al  fine  di  soddisfare
ulteriori fabbisogni  per  interventi  necessari  all'attuazione  del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e'  autorizzato  a
emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata  non
superiore a quindici anni.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33, comma  12,  del
          decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133  recante  misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33 (Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio). - 1. - 11. Omissis. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. La  trascrizione  del
          decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
          civile. Alla procedura fallimentare della societa'  Bagnoli
          Futura Spa e' riconosciuto  un  importo  corrispondente  al
          valore di mercato delle aree e degli  immobili  trasferiti,
          rilevato   dall'Agenzia   del   demanio   alla   data   del
          trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
          Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro  dodici
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  facendo  comunque  salvi  gli   effetti   di
          eventuali opposizioni  del  Commissario  straordinario  del
          Governo,   del   Soggetto   Attuatore,    della    curatela
          fallimentare o di terzi  interessati,  da  proporre,  nelle
          forme e con le modalita' di cui all'articolo 54  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data  di
          pubblicazione della legge di conversione del decreto  legge
          20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se  successiva,  dalla  data
          della   conoscenza   della   predetta   rilevazione;    per
          l'acquisizione della provvista  finanziaria  necessaria  al
          suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
          fabbisogni  per  interventi  necessari  all'attuazione  del
          programma di cui al  comma  8,  il  Soggetto  Attuatore  e'
          autorizzato a emettere su mercati  regolamentati  strumenti
          finanziari  di  durata  non  superiore  a  quindici   anni.
          L'emissione degli strumenti finanziari di cui  al  presente
          comma non comporta  l'esclusione  dai  limiti  relativi  al
          trattamento economico stabiliti  dall'articolo  23-bis  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Dalla
          trascrizione del decreto di trasferimento e  alla  consegna
          dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle  aree  e
          agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
          procedura fallimentare della societa' Bagnoli  Futura  Spa,
          sono estinti e  le  relative  trascrizioni  cancellate.  La
          trascrizione del  predetto  decreto,  da  effettuare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  e  gli  altri  atti  previsti  dal
          presente comma e conseguenti  sono  esenti  da  imposte  di
          registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e  imposta.  Il
          Soggetto  Attuatore  ha  diritto  all'incasso  delle  somme
          rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli
          immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'  indicate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          emanare entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della
          determinazione del valore suddetto  da  parte  dell'Agenzia
          del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a  carico
          dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
          di responsabilita' per i costi della bonifica. 
              Omissis.».