(( Art. 13 ter 
 
Disposizioni  per  l'accesso   al   trattamento   pensionistico   dei
  lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto 
 
  1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: «nel corso degli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni  2015,  2016,  2017,
2018, 2019 e 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro  l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  0,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in  2,1
milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di  euro
per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede,  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere   dall'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
medesima legge n. 190 del 2014. 
  4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo  17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 117, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
          27 marzo 1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  ai  fini  del  conseguimento  del  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico  nel  corso  degli
          anni  2015,  2016,  2017,  2018,  2019  e  2020,  senza  la
          corresponsione  di  ratei  arretrati,  sulla   base   della
          normativa vigente prima dell'entrata in vigore  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011,  anche  agli  ex  lavoratori
          occupati  nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di
          scoibentazione  e  bonifica,  che  hanno  cessato  il  loro
          rapporto di lavoro per effetto della chiusura,  dismissione
          o fallimento dell'impresa presso cui erano  occupati  e  il
          cui sito e' interessato  da  piano  di  bonifica  da  parte
          dell'ente territoriale, che non hanno maturato i  requisiti
          anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente,
          che  risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata
          accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo  13,  comma
          7,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e  successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 276, della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla  presente
          legge. 
              «276. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo  con
          una dotazione pari a 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni  2016,   2017,   2018,   2019   e   2020   finalizzato
          all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei
          lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti
          previsti da tale disposizione. Le risorse  del  fondo  sono
          ripartite tra i lavoratori di cui al presente  comma  sulla
          base di criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 199 e  200
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." 
              - Si riportano il testo dell'articolo 17, commi da 12 a
          12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1-11.
          Omissis: 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              Omissis.».