Art. 13 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1. Il commissario delegato e gli eventuali soggetti  attuatori  dal
medesimo  individuati  provvedono   all'approvazione   dei   progetti
ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire,  di
norma, entro sette giorni dalla  disponibilita'  dei  progetti  e  da
concludersi, di norma,  entro  quindici  giorni  dalla  convocazione.
Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il   rappresentante   di
un'amministrazione o  soggetto  invitato  sia  risultato  assente  o,
comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere
motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le   specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
del  commissario  delegato  e  degli  eventuali  soggetti  attuatori,
costituisce, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del
comune interessato alla realizzazione delle opere o alla  imposizione
dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio  e
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e
indifferibilita' dei relativi lavori. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e
nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale, statale o regionale,  ovvero  per  progetti  relativi  ad
opere incidenti su beni sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  le  relative  procedure  devono
essere concluse,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  entro  il
termine massimo di trenta  giorni  dalla  attivazione.  Nei  casi  di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7  agosto  1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in
programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; al  commissario  delegato
in qualita' di Presidente della Regione, che si  esprime  entro sette
giorni, negli altri casi.