(( Art. 13-ter 
 
             Modifica delle disposizioni sulla confisca, 
                a tutela della trasparenza societaria 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo  comma,  600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla  condotta  di
produzione o  commercio  di  materiale  pornografico,  600-quinquies,
603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la  fattispecie  di  cui  al
secondo comma,  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,
dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5,  del
decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  dall'articolo  295,
secondo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43,  dall'articolo  12-quinquies,  comma  1,  del
presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui  al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine  costituzionale,  e'  sempre  disposta  la  confisca  del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo'
giustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,   617-sexies,   635-bis,   635-ter,    635-quater    e
635-quinquies del codice penale  quando  le  condotte  ivi  descritte
riguardano tre o piu' sistemi. ))