Art. 13 
 
Obbligo di comunicazione all'esercente la professione  sanitaria  del
              giudizio basato sulla sua responsabilita' 
 
  1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui  all'articolo  7,
comma 1, e le imprese di  assicurazione  che  prestano  la  copertura
assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi
1  e   2,   comunicano   all'esercente   la   professione   sanitaria
l'instaurazione  del  giudizio  promosso  nei  loro   confronti   dal
danneggiato,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  notifica
dell'atto introduttivo,  mediante  posta  elettronica  certificata  o
lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  contenente  copia
dell'atto  introduttivo  del  giudizio.  Le  strutture  sanitarie   e
sociosanitarie e le  imprese  di  assicurazione  entro  dieci  giorni
comunicano all'esercente la  professione  sanitaria,  mediante  posta
elettronica  certificata  o  lettera  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,
con  invito  a  prendervi  parte.  L'omissione,   la   tardivita'   o
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude
l'ammissibilita'  delle  azioni  di  rivalsa  o  di   responsabilita'
amministrativa di cui all'articolo 9.