Art. 13 
 
 
Efficacia immediata delle  disposizioni  in  tema  di  autorizzazioni
                            semplificate 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le  disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle  regioni  a
statuto ordinario. 
  2.  In  ragione  dell'attinenza  delle  disposizioni  del  presente
decreto alla  tutela  del  paesaggio,  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m),  della  Costituzione,  nonche'  della  natura  di  grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso  e  nel  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai  sensi  dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione.
Sino al predetto adeguamento  trovano  applicazione  le  disposizioni
regionali vigenti. 
  3. L'esonero dall'obbligo  di  autorizzazione  delle  categorie  di
opere  e  di  interventi  di  cui   all'Allegato   «A»   si   applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale,  fermo  restando  il
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  131,  comma  3,  del
          Codice: 
              «Art. 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il
          territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva
          dall'azione  di  fattori  naturali,  umani  e  dalle   loro
          interrelazioni. 
              2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente
          a   quegli   aspetti   e   caratteri   che    costituiscono
          rappresentazione  materiale   e   visibile   dell'identita'
          nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 
              3. Salva la potesta' esclusiva dello  Stato  di  tutela
          del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sul  territorio,  le  norme  del  presente  Codice
          definiscono i principi e la disciplina di tutela  dei  beni
          paesaggistici. 
              4. La  tutela  del  paesaggio,  ai  fini  del  presente
          Codice,  e'  volta  a  riconoscere,  salvaguardare  e,  ove
          necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
          I soggetti indicati al comma 6,  qualora  intervengano  sul
          paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi  aspetti  e
          caratteri peculiari. 
              5.  La  valorizzazione   del   paesaggio   concorre   a
          promuovere lo  sviluppo  della  cultura.  A  tale  fine  le
          amministrazioni  pubbliche  promuovono  e  sostengono,  per
          quanto di  rispettiva  competenza,  apposite  attivita'  di
          conoscenza, informazione e formazione,  riqualificazione  e
          fruizione  del  paesaggio  nonche',   ove   possibile,   la
          realizzazione di nuovi  valori  paesaggistici  coerenti  ed
          integrati. La valorizzazione e' attuata nel rispetto  delle
          esigenze della tutela. 
              6. Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali nonche' tutti i soggetti  che,  nell'esercizio
          di  pubbliche   funzioni,   intervengono   sul   territorio
          nazionale, informano la loro attivita' ai principi  di  uso
          consapevole  del  territorio  e   di   salvaguardia   delle
          caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di  nuovi
          valori paesaggistici integrati e  coerenti,  rispondenti  a
          criteri di qualita' e sostenibilita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   Governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».