Art. 13 
 
                    Organo di controllo contabile 
 
  1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e'
affidato ad un revisore  legale  dei  conti  o  ad  una  societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e'  disciplinato
con le modalita' ed ai sensi del codice civile e  delle  altre  leggi
applicabili. 
  2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori  si  applica
l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto
il collegio dei revisori dei  conti  della  Societa'  italiana  degli
autori e degli editori e' nominato secondo quanto  previsto  nel  suo
statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della  legge  9
gennaio 2008, n. 2. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 6. (Iscrizione nel Registro) 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob, con proprio regolamento, stabilisce: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di iscrizione nel Registro dei  revisori  legali  e
          delle societa' di revisione; 
              b) modalita' e termini entro cui esaminare  le  domande
          di iscrizione e verificare i requisiti. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  se
          accerta l'insussistenza dei requisiti  per  l'abilitazione,
          ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
          non superiore a sei mesi per  sanare  le  carenze.  Qualora
          entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  dispone,  con
          proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 
              3. Il provvedimento  di  cancellazione  e'  motivato  e
          notificato all'interessato.». 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio  2008,
          n. 2 si veda nelle note all'art. 10.