Art. 13. Regolamenti e disciplinari 1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilita' del CREA sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le organizzazioni sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attivita' di gestione; b) snellezza e semplificazione dei procedimenti; c) massima funzionalita' del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'; d) collegamento dell'attivita' dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca; e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici; f) adeguata autonomia e responsabilita' dei Centri di ricerca; g) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa. 3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente. 4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70.