Art. 13 
 
 
                  Federazioni sportive paralimpiche 
                 e discipline sportive paralimpiche 
 
  1. Le FSP e le DSP svolgono l'attivita' sportiva in armonia con  le
deliberazioni   e   gli   indirizzi   dell'IPC,   delle   federazioni
internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione  della
valenza  pubblicistica   di   specifiche   tipologie   di   attivita'
individuate nello Statuto del CIP. Ad esse  partecipano  societa'  ed
associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli  statuti  delle
FSP e delle DSP,  in  relazione  alla  particolare  attivita',  anche
singoli tesserati. 
  2. Le FSP e le DSP hanno natura di  associazione  con  personalita'
giuridica di diritto privato. Esse non perseguono  fini  di  lucro  e
sono soggette, per quanto non  espressamente  previsto  nel  presente
decreto,  alla  disciplina  del  codice  civile  e   delle   relative
disposizioni di attuazione. 
  3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e  delle
DSP  sono  approvati  annualmente  dall'organo   di   amministrazione
federale e sono sottoposti all'approvazione  della  giunta  nazionale
del CIP. Nel caso di parere negativo dei  revisori  dei  conti  della
federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata  approvazione
da parte della giunta nazionale  del  CIP,  dovra'  essere  convocata
l'assemblea   delle   societa'   e   associazioni   per    deliberare
sull'approvazione del bilancio. 
  4. L'assemblea elettiva degli organi  direttivi  delle  FSP  e  DSP
provvede all'approvazione  dei  bilanci  programmatici  di  indirizzo
dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla  verifica
assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per  i  quali
sono stati approvati. 
  5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal  consiglio
nazionale. 
  6.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle nuove FSP e DSP e' concesso  a  norma  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,   previo
riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 
  7. Il CIP, le FSP e le DSP  restano  rispettivamente  titolari  dei
beni immobili e mobili registrati  loro  appartenenti.  Il  CIP  puo'
concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP  beni  di
sua proprieta'. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 2000, n. 361 (Regolamento  recante  norme  per  la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
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