Art. 13 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2022/2023  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,  e  successive
modificazioni, e' abrogato. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo  13,  comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma  1-quinquies,
          del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). - (Omissis). 
              1-quinquies.  Sono   adottate   apposite   linee-guida,
          predisposte  dal   Ministro   della   pubblica   istruzione
          d'intesa, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di  cui
          all' articolo 8 del medesimo decreto legislativo,  al  fine
          di  realizzare  organici  raccordi  tra  i  percorsi  degli
          istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 
              (Omissis)».