Art. 13 
 
                  Ammissione dei candidati interni 
 
  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di
candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato
l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente
scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo
studente in possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale
personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno
2009, n. 122; 
    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove
predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di
cui all'articolo 19; 
    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo
quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e
nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di
esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
alternanza scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di
Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3,
ultimo periodo; 
    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto
secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi
in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di
classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione,
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli
alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione
cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il
voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne
e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
  3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli
studenti  in  possesso  del  diploma  professionale  quadriennale  di
«Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  istruzione  e
formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il
corso  annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto
legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  recepito  dalle  Intese
stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e le regioni o province autonome. 
  4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato
conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno
di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso
di studi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno
riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel
comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il
penultimo,  senza  essere  incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe
successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si
riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle
attivita' alternative. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante
          «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  per
          la  valutazione  degli   alunni   e   ulteriori   modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1°settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191. 
              «Art. 14 (Norme transitorie, finali e  abrogazioni).  -
          1. Per l'anno scolastico  2008/2009  sono  confermate,  per
          l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le  materie  e
          le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
              2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio  finale
          per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del  secondo
          ciclo  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   indicate
          nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 
              3. Per gli alunni  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  le
          disposizioni relative al  concorso  della  valutazione  del
          comportamento alla valutazione complessiva si applicano,  a
          regime,  dall'anno   scolastico   2010/2011.   Per   l'anno
          scolastico  2008/2009  il  voto  di   comportamento   viene
          valutato con riferimento esclusivo  al  penultimo  anno  di
          corso; per l'anno  scolastico  2009/2010  tale  voto  viene
          considerato anche con riferimento alla classe precedente il
          penultimo anno di corso. 
              4. I riferimenti  alla  valutazione  del  comportamento
          contenuti  nel  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 
              5. E' abrogato  l'art.  304  del  testo  unico  di  cui
          aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla
          valutazione dell'educazione fisica. Il voto  di  educazione
          fisica concorre,  al  pari  delle  altre  discipline,  alla
          valutazione complessiva dell'alunno. 
              6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
              7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  di  entrata  in
          vigore della riforma della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  ai  fini  della  validita'  dell'anno   scolastico,
          compreso quello relativo  all'ultimo  anno  di  corso,  per
          procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per  casi  eccezionali,  analogamente  a  quanto
          previsto per  il  primo  ciclo,  motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tale  deroga  e'  prevista  per
          assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
          che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a   giudizio   del
          consiglio di classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
          valutazione   degli   alunni   interessati.   Il    mancato
          conseguimento del limite minimo di  frequenza,  comprensivo
          delle deroghe  riconosciute,  comporta  l'esclusione  dallo
          scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
          o all'esame finale di ciclo. 
              8. Modifiche e  integrazioni  al  presente  regolamento
          possono essere adottate  in  relazione  alla  ridefinizione
          degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici  del
          sistema di istruzione derivanti dalla  completa  attuazione
          dell'art. 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
          133.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  novembre  2005,
          n. 257, S.O.: 
              «Art. 15 (Livelli essenziali delle prestazioni).  -  1.
          L'iscrizione e la frequenza ai  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale rispondenti ai livelli  essenziali
          definiti dal presente Capo e garantiti dallo  Stato,  anche
          in  relazione   alle   indicazioni   dell'Unione   europea,
          rappresentano     assolvimento      del      diritto-dovere
          all'istruzione e formazione, secondo  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  e  dal  profilo
          educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. 
              2. Nell'esercizio  delle  loro  competenze  legislative
          esclusive   in   materia   di   istruzione   e   formazione
          professionale e nella organizzazione del relativo  servizio
          le  Regioni   assicurano   i   livelli   essenziali   delle
          prestazioni definiti dal presente Capo. 
              3.  I  livelli  essenziali  di  cui  al  presente  Capo
          costituiscono   requisiti   per   l'accreditamento    delle
          istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1  da
          parte delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e
          Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative,  anche
          per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1,  comma
          4. 
              4.  Le  modalita'  di  accertamento  del  rispetto  dei
          livelli essenziali di cui al presente  Capo  sono  definite
          con il regolamento previsto dall'art. 7, comma  1,  lettera
          c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
              5. I titoli e le qualifiche  rilasciati  a  conclusione
          dei percorsi di istruzione e  formazione  professionale  di
          durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di  cui
          al   comma   2   costituiscono   titolo    per    l'accesso
          all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
          144, fermo restando  il  loro  valore  a  tutti  gli  altri
          effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
              6. I titoli e le qualifiche conseguiti al  termine  dei
          percorsi   del   sistema   di   istruzione   e   formazione
          professionale di durata almeno quadriennale  consentono  di
          sostenere l'esame di  Stato,  utile  anche  ai  fini  degli
          accessi all'universita' e  all'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, previa frequenza  di  apposito  corso
          annuale, realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con
          l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e  ferma
          restando la possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,
          l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti in materia. 
              7. Le qualifiche  professionali  conseguite  attraverso
          l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276 costituiscono  crediti  formativi
          per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo  II  e  al
          presente  Capo,  secondo  le  modalita'  di  riconoscimento
          indicate  dall'art.  51,  comma  2,  del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003.».