Art. 13 Accordi territoriali 1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonche' le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello studente.