Art. 13 
 
                 Gestione, coordinamento e vigilanza 
 
  1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema  della  formazione
italiana nel mondo, la selezione e  la  destinazione  all'estero  del
personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori  attivita'  di
cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca   si   avvalgono   di   dirigenti
scolastici, docenti  e  personale  amministrativo  della  scuola  nel
limite complessivo di 35 unita' per ciascuno dei due ministeri. 
  2.  L'amministrazione  di  appartenenza  colloca  fuori  ruolo   il
personale di cui  al  comma  1,  di  concerto  con  il  Ministero  di
destinazione e con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo e'  valido  a  tutti
gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. 
  3. Il trattamento economico del personale di cui al  presente  capo
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza  e  continua  ad
essere corrisposto dagli uffici  che  vi  provvedevano  all'atto  del
collocamento fuori ruolo.