Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attivita' formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita' rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita' certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.
Note all'art. 13: - Si riporta il comma 124, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.