Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  f),  le  parole:   "l'efficientamento
energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il
recupero energetico  nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e'  sostituito  dal  seguente:
"."; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato  il
contenuto minimo del quadro esigenziale  che  devono  predisporre  le
stazioni appaltanti."; 
    c) dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Con
ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  sentita  la
Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione  semplificata
degli interventi di manutenzione  ordinaria  fino  a  un  importo  di
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e  i  criteri  di
semplificazione in relazione agli interventi previsti."; 
    d) al comma 5: 
      1) dopo il primo periodo, sono inseriti i  seguenti:  "Ai  soli
fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori  pubblici
e dell'espletamento delle procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e  di  idee  di
cui  all'articolo  152,  il  progetto  di  fattibilita'  puo'  essere
articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica  fase
di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella  prima
fase il progettista, individua ed  analizza  le  possibili  soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base  dei  principi  di
cui  al  comma  1,  e  redige  il  documento  di  fattibilita'  delle
alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto  di
cui al comma 3."; 
      2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di  fattibilita'
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
degli aspetti di cui al comma  1,  nonche'  schemi"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Nella  seconda  fase   di   elaborazione,   ovvero
nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il  progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto  dei  contenuti  del  documento  di
indirizzo alla progettazione e  secondo  le  modalita'  indicate  dal
decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e  gli  studi  necessari
per  la  definizione  degli  aspetti  di  cui  al  comma  1,  nonche'
elaborati"; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le  opere
proposte in  variante  urbanistica  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai
sensi del comma 5."; 
    f) al comma 6, le  parole:  "e  geognostiche,",  sono  sostituite
dalle   seguenti:   ",   idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,
geotecniche, sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,"
dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti:
"deve, altresi', ricomprendere le  valutazioni  ovvero  le  eventuali
diagnosi energetiche  dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali  misure  per  la
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto
sul  piano  economico-finanziario  dell'opera;"  e  dopo  le  parole:
"nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti:  ",  calcolati
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,"; 
    g) al comma 7,  aggiungere,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
secondo quanto previsto al comma 16"; 
    h)  al  comma  11,  dopo  le   parole:   "oneri   inerenti   alla
progettazione" sono inserite le  seguenti:  ",  ivi  compresi  quelli
relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "Ai  fini  dell'individuazione  dell'importo  stimato,   il
conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso  progettista
esterno."; 
    i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i contratti relativi a  lavori  il  costo  dei  prodotti,  delle
attrezzature e  delle  lavorazioni  e'  determinato  sulla  base  dei
prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari  cessano  di
avere validita'  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono  essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo,
per i progetti a base di gara la  cui  approvazione  sia  intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte  delle  Regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i  successivi  trenta  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti sentite  le  Regioni  interessate."  e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di  lavori
e servizi la stazione appaltante, al fine  di  determinare  l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i
costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.". 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'articolo 23 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).  -  1.
          La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  progetto
          definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                a)   il   soddisfacimento   dei   fabbisogni    della
          collettivita'; 
                b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale  e
          di relazione nel contesto dell'opera; 
                c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
          e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il
          rispetto di quanto previsto dalla normativa in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza; 
                d) un limitato consumo del suolo; 
                e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici  e
          forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                f) il risparmio e l'efficientamento  ed  il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                g)   la   compatibilita'    con    le    preesistenze
          archeologiche; 
                h)   la   razionalizzazione   delle   attivita'    di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                i)  la  compatibilita'   geologica,   geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                l)  accessibilita'  e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
              2.  Per  la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di  entrata  in  vigore  di  detto  decreto,   si   applica
          l'articolo 216, comma 4. 
              3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
              4. La stazione appaltante, in rapporto  alla  specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
              5. Il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Ai soli  fini  delle  attivita'  di
          programmazione   triennale   dei    lavori    pubblici    e
          dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico  di
          cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
          di  idee  di  cui  all'articolo   152,   il   progetto   di
          fattibilita' puo' essere articolato in due fasi  successive
          di elaborazione. In tutti gli altri casi,  il  progetto  di
          fattibilita'  e'  sempre  redatto  in  un'unica   fase   di
          elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella
          prima  fase  il  progettista  individua  ed   analizza   le
          possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
          sulla base dei principi di cui al  comma  1,  e  redige  il
          documento di fattibilita'  delle  alternative  progettuali,
          secondo le modalita' indicate dal decreto di cui  al  comma
          3. Nella seconda fase di  elaborazione,  ovvero  nell'unica
          fase, qualora non sia redatto in due fasi,  il  progettista
          incaricato  sviluppa,  nel  rispetto  dei   contenuti   del
          documento di indirizzo  alla  progettazione  e  secondo  le
          modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte  le
          indagini e gli studi necessari  per  la  definizione  degli
          aspetti di cui al comma 1, nonche'  elaborati  grafici  per
          l'individuazione   delle   caratteristiche    dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori da realizzare e le relative  stime  economiche,  ivi
          compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
          lotti  funzionali.  Il  progetto   di   fattibilita'   deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
              5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
              6. Il progetto di fattibilita' e'  redatto  sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche preventive dell'interesse archeologico, di  studi
          preliminari  sull'impatto  ambientale  e   evidenzia,   con
          apposito   adeguato   elaborato   cartografico,   le   aree
          impegnate, le relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le
          occorrenti  misure   di   salvaguardia;   deve,   altresi',
          ricomprendere le valutazioni ovvero le  eventuali  diagnosi
          energetiche dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al
          contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
          per la produzione  e  il  recupero  di  energia  anche  con
          riferimento  all'impatto  sul  piano  economico-finanziario
          dell'opera;    indica,    inoltre,    le    caratteristiche
          prestazionali, le specifiche  funzionali,  le  esigenze  di
          compensazioni e  di  mitigazione  dell'impatto  ambientale,
          nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo  le  modalita'
          indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
          da realizzare ad un livello tale  da  consentire,  gia'  in
          sede  di  approvazione   del   progetto   medesimo,   salvo
          circostanze    imprevedibili,    l'individuazione     della
          localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura  nonche'
          delle opere  compensative  o  di  mitigazione  dell'impatto
          ambientale e sociale necessarie. 
              7. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
              8. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
              9. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
              10.  L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini   e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
              12. Le  progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  richiedere  per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
              14.  La  progettazione  di  servizi  e   forniture   e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
              15. Per quanto attiene  agli  appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
              16. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.".