Art. 13 
 
                               Compiti 
 
  1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo  n.  66  del  2010  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.»; 
    b) al comma 3: 
      1.1.) le parole: «marescialli aiutanti sostituti  ufficiali  di
pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti e i
marescialli maggiori»; 
      1.2.) le parole: «coordinano anche  l'attivita'  del  personale
del proprio ruolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «svolgono,  in
relazione alla preparazione  accademica  e  professionale  acquisita,
funzioni di indirizzo e di coordinamento  con  piena  responsabilita'
sul  personale  dipendente,  anche  appartenente   al   ruolo   degli
ispettori.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
luogotenenti  carica  speciale   possono   essere   affidati,   anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita'
fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo  la  graduazione  e  i
criteri fissati con determinazione del Comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri.»; 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  848  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 848 (Appartenenti al ruolo  degli  ispettori).  -
          1.Nell'espletamento   delle   proprie   attribuzioni    gli
          ispettori, oltre ai compiti di carattere militare  previsti
          dalle  disposizioni  in  vigore,   svolgono   funzioni   di
          sicurezza  pubblica  e  di  polizia  giudiziaria.   Possono
          sostituire  i  diretti  superiori  gerarchici  in  caso  di
          assenza o di impedimento ed essere preposti al  comando  di
          stazione carabinieri, unita' operative o addestrative,  con
          le connesse responsabilita' per le direttive  e  istruzioni
          impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la
          direzione di uffici o funzioni  di  coordinamento  di  piu'
          unita' operative, nell'ambito  delle  direttive  superiori,
          con  piena  responsabilita'  per  l'attivita'  svolta.   La
          carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo. 
              2. Al  suddetto  personale  possono  essere  attribuiti
          incarichi,  anche  investigativi  e   addestrativi   e   di
          insegnamento,   richiedenti   particolari   conoscenze    e
          attitudini. 
              3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti
          collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  e
          svolgono  in  relazione  alla  preparazione  accademica   e
          professionale  acquisita,  funzioni  di  indirizzo   e   di
          coordinamento  con  piena  responsabilita'  sul   personale
          dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. 
              4. In relazione al  qualificato  profilo  professionale
          raggiunto, ai luogotenenti carica speciale  possono  essere
          affidati, anche permanendo nello stesso  incarico,  compiti
          di maggiore responsabilita' fra  quelli  di  cui  ai  commi
          precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati  con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri.".