Art. 13 Compiti 1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.»; b) al comma 3: 1.1.) le parole: «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti e i marescialli maggiori»; 1.2.) le parole: «coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 848 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 848 (Appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1.Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo. 2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.".