Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
                               n. 165 
 
  1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni  di
minore  gravita',  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  della
sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare  e'  di
competenza  del  responsabile  della  struttura  presso  cui   presta
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e'  previsto  il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita  dal  contratto
collettivo.»; 
  b)  il  comma  2  e'  sostituito   dal   seguente:   «2.   Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e  nell'ambito  della
propria  organizzazione,  individua  l'ufficio  per  i   procedimenti
disciplinari competente  per  le  infrazioni  punibili  con  sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne  attribuisce  la  titolarita'  e
responsabilita'.»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le  amministrazioni,
previa convenzione, possono prevedere  la  gestione  unificata  delle
funzioni dell'ufficio competente  per  i  procedimenti  disciplinari,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  55-quater,  commi  3-bis  e  3-ter,  per  le
infrazioni  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  di  sanzioni
superiori al rimprovero  verbale,  il  responsabile  della  struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala  immediatamente,  e
comunque  entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza  disciplinare
di  cui  abbia  avuto  conoscenza.   L'Ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari, con  immediatezza  e  comunque  non  oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,
ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione
scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di
almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente puo' farsi assistere da un  procuratore  ovvero  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la
possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo'
richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari
conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di   archiviazione   o   di
irrogazione   della   sanzione,   entro   centoventi   giorni   dalla
contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del
procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento   di
sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio
competente   di   ogni   amministrazione,   per    via    telematica,
all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La  comunicazione  di
contestazione   dell'addebito   al   dipendente,   nell'ambito    del
procedimento disciplinare, e' effettuata  tramite  posta  elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea  casella
di posta, ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso
della posta elettronica certificata  o  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni  sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale   con
ricevuta  di  ritorno.   Per   le   comunicazioni   successive   alla
contestazione  dell'addebito,  e'  consentita  la  comunicazione  tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica  o
altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi  dell'articolo
47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, ovvero anche al numero di  fax  o  altro  indirizzo  di  posta
elettronica,  previamente  comunicati  dal  dipendente  o   dal   suo
procuratore.»; 
  f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre  amministrazioni
pubbliche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'Ufficio   per   i
procedimenti disciplinari puo'  acquisire  da  altre  amministrazioni
pubbliche»; 
  g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le  parole
«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole
«o ad una  diversa»  sono  soppresse,  e  le  parole  «dall'autorita'
disciplinare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dall'Ufficio
disciplinare»; 
  h)  al  comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «concluso  o»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «concluso  e»  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente  in
pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per  i  procedimenti
disciplinari  che  abbia  in  carico  gli  atti  provvede  alla  loro
tempestiva   trasmissione   al   competente   ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In  tali
casi il procedimento disciplinare  e'  interrotto  e  dalla  data  di
ricezione   degli   atti   da   parte    dell'ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui  l'amministrazione  di  provenienza
venga a  conoscenza  dell'illecito  disciplinare  successivamente  al
trasferimento del dipendente, la stessa  Amministrazione  provvede  a
segnalare immediatamente  e  comunque  entro  venti  giorni  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare  all'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente  e'  stato
trasferito e dalla data  di  ricezione  della  predetta  segnalazione
decorrono i termini per  la  contestazione  dell'addebito  e  per  la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono  in  ogni  caso  comunicati  anche   all'amministrazione   di
provenienza del dipendente.»; 
  i) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  cessazione  del
rapporto di lavoro estingue il procedimento  disciplinare  salvo  che
per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del  licenziamento
o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal  servizio.
In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai  fini  degli
effetti giuridici ed economici  non  preclusi  dalla  cessazione  del
rapporto di lavoro.»; 
  j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. Sono nulle le  disposizioni  di  regolamento,  le  clausole
contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque  qualificate,  che
prevedano  per  l'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari   requisiti
formali o  procedurali  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nel
presente  articolo  o  che   comunque   aggravino   il   procedimento
disciplinare. 
  9-ter.  La  violazione  dei  termini  e  delle   disposizioni   sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater,
fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia
imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne'
l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non
risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del
dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare,
anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso
concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il   principio   di
tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento. 
  9-quater. Per il personale  docente,  educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario  (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla  sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di
competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica
dirigenziale  e  si  svolge  secondo  le  disposizioni  del  presente
articolo. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni  piu'
gravi  di  quelle  indicate  nel  primo  periodo,   il   procedimento
disciplinare  si  svolge  dinanzi  all'Ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  55-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento
          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',
          per le quali e' prevista l'irrogazione della  sanzione  del
          rimprovero verbale,  il  procedimento  disciplinare  e'  di
          competenza del  responsabile  della  struttura  presso  cui
          presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali
          e' previsto il rimprovero verbale si applica la  disciplina
          stabilita dal contratto collettivo. 
              2.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento e  nell'ambito  della  propria  organizzazione,
          individua  l'ufficio  per   i   procedimenti   disciplinari
          competente  per  le  infrazioni   punibili   con   sanzione
          superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce   la
          titolarita' e responsabilita'. 
              3.  Le  amministrazioni,  previa  convenzione,  possono
          prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio
          competente per i procedimenti disciplinari, senza  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  55-quater,
          commi 3-bis e 3-ter, per le  infrazioni  per  le  quali  e'
          prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al  rimprovero
          verbale, il responsabile della struttura presso cui  presta
          servizio il dipendente, segnala immediatamente, e  comunque
          entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari i  fatti  ritenuti  di  rilevanza
          disciplinare  di  cui  abbia  avuto  conoscenza.  L'Ufficio
          competente   per   i   procedimenti    disciplinari,    con
          immediatezza e comunque non oltre trenta giorni  decorrenti
          dal ricevimento della  predetta  segnalazione,  ovvero  dal
          momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza  dei
          fatti ritenuti di  rilevanza  disciplinare,  provvede  alla
          contestazione    scritta    dell'addebito     e     convoca
          l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
          l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il  dipendente
          puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore  ovvero  da  un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce  mandato.  In  caso  di   grave   ed   oggettivo
          impedimento, ferma la possibilita'  di  depositare  memorie
          scritte, il dipendente puo' richiedere  che  l'audizione  a
          sua difesa sia differita, per una sola volta,  con  proroga
          del termine per la conclusione del procedimento  in  misura
          corrispondente. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  54-bis,
          comma 4, il dipendente ha  diritto  di  accesso  agli  atti
          istruttori del procedimento.  L'ufficio  competente  per  i
          procedimenti disciplinari  conclude  il  procedimento,  con
          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,
          entro centoventi giorni dalla contestazione  dell'addebito.
          Gli  atti  di  avvio   e   conclusione   del   procedimento
          disciplinare,   nonche'   l'eventuale   provvedimento    di
          sospensione  cautelare  del  dipendente,  sono   comunicati
          dall'ufficio competente di ogni  amministrazione,  per  via
          telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro
          venti giorni dalla loro adozione. Al fine  di  tutelare  la
          riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso  e'
          sostituito da un codice identificativo. 
              5. La comunicazione di contestazione  dell'addebito  al
          dipendente, nell'ambito del procedimento  disciplinare,  e'
          effettuata tramite posta elettronica certificata, nel  caso
          in cui il dipendente dispone di idonea  casella  di  posta,
          ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso
          della posta elettronica  certificata  o  della  consegna  a
          mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
          postale con  ricevuta  di  ritorno.  Per  le  comunicazioni
          successive alla contestazione dell'addebito, e'  consentita
          la  comunicazione  tra  l'amministrazione   ed   i   propri
          dipendenti tramite  posta  elettronica  o  altri  strumenti
          informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47,  comma
          3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro  indirizzo  di
          posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente  o
          dal suo procuratore. 
              6.  Nel  corso  dell'istruttoria,   l'Ufficio   per   i
          procedimenti   disciplinari   puo'   acquisire   da   altre
          amministrazioni   pubbliche   informazioni   o    documenti
          rilevanti per la definizione del procedimento. La  predetta
          attivita' istruttoria  non  determina  la  sospensione  del
          procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 
              7. Il dipendente  o  il  dirigente,  appartenente  alla
          stessa   o   a   una   diversa   amministrazione   pubblica
          dell'incolpato, che, essendo a conoscenza  per  ragioni  di
          ufficio o di servizio  di  informazioni  rilevanti  per  un
          procedimento  disciplinare   in   corso,   rifiuta,   senza
          giustificato   motivo,    la    collaborazione    richiesta
          dall'Ufficio   disciplinare   procedente    ovvero    rende
          dichiarazioni    false    o    reticenti,    e'    soggetto
          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di
          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino
          ad un massimo di quindici giorni. 
              8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il
          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  e  la
          sanzione e'  applicata  presso  quest'ultima.  In  caso  di
          trasferimento del dipendente in  pendenza  di  procedimento
          disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che
          abbia in carico gli  atti  provvede  alla  loro  tempestiva
          trasmissione    al    competente    ufficio    disciplinare
          dell'amministrazione   presso   cui   il   dipendente    e'
          trasferito. In tali casi il  procedimento  disciplinare  e'
          interrotto e dalla data di ricezione degli  atti  da  parte
          dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione  presso  cui
          il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per  la
          contestazione  dell'addebito  o  per  la  conclusione   del
          procedimento.  Nel  caso  in   cui   l'amministrazione   di
          provenienza venga a conoscenza  dell'illecito  disciplinare
          successivamente al trasferimento del dipendente, la  stessa
          Amministrazione  provvede  a  segnalare  immediatamente   e
          comunque entro venti giorni i fatti ritenuti  di  rilevanza
          disciplinare all'Ufficio per  i  procedimenti  disciplinari
          dell'amministrazione presso  cui  il  dipendente  e'  stato
          trasferito  e  dalla  data  di  ricezione  della   predetta
          segnalazione  decorrono  i  termini  per  la  contestazione
          dell'addebito e per la conclusione  del  procedimento.  Gli
          esiti del procedimento disciplinare vengono  in  ogni  caso
          comunicati anche  all'amministrazione  di  provenienza  del
          dipendente. 
              9. La cessazione del rapporto  di  lavoro  estingue  il
          procedimento  disciplinare  salvo  che   per   l'infrazione
          commessa sia  prevista  la  sanzione  del  licenziamento  o
          comunque sia stata disposta la  sospensione  cautelare  dal
          servizio. In tal caso  le  determinazioni  conclusive  sono
          assunte ai fini degli effetti giuridici  ed  economici  non
          preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9-bis. Sono nulle le disposizioni  di  regolamento,  le
          clausole contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque
          qualificate, che prevedano per  l'irrogazione  di  sanzioni
          disciplinari  requisiti  formali  o  procedurali  ulteriori
          rispetto a quelli indicati  nel  presente  articolo  o  che
          comunque aggravino il procedimento disciplinare. 
              9-ter. La violazione dei termini e  delle  disposizioni
          sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
          a 55-quater, fatta salva  l'eventuale  responsabilita'  del
          dipendente  cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la
          decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita'  degli
          atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non   risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente,  e  le  modalita'  di   esercizio   dell'azione
          disciplinare,  anche  in   ragione   della   natura   degli
          accertamenti svolti nel caso concreto,  risultino  comunque
          compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis  e  3-ter,
          sono  da  considerarsi  perentori   il   termine   per   la
          contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione
          del procedimento. 
              9-quater.  Per  il  personale  docente,   educativo   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le
          istituzioni   scolastiche   ed   educative   statali,    il
          procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'
          prevista l'irrogazione di sanzioni  fino  alla  sospensione
          dal servizio con privazione della  retribuzione  per  dieci
          giorni e' di competenza del responsabile della struttura in
          possesso di qualifica dirigenziale e si svolge  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. Quando il  responsabile
          della struttura non ha qualifica  dirigenziale  o  comunque
          per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'  gravi  di
          quelle  indicate  nel  primo   periodo,   il   procedimento
          disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
          procedimenti disciplinari.».