Art. 13 
 
                 Ulteriori disposizioni procedurali 
 
  1.  Al  procedimento  sanzionatorio  di  competenza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  si  applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n.  689.  Le  somme  riscosse  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, a titolo di  sanzioni  amministrative,
sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
  2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente  decreto,
sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel  caso
di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria  per
l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o  degli  atti
relativi ad un procedimento penale, il termine  di  cui  all'articolo
14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data
di ricezione del nulla osta medesimo. 
  3.  I  provvedimenti  con  i  quali  sono  irrogate   le   sanzioni
amministrative  pecuniarie,  previste  dal  presente  decreto,   sono
comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM  e  alle  amministrazioni
interessate, ivi compreso il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
del  Ministero  dell'interno,  per  le   iniziative   di   rispettiva
competenza. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo del terzo comma dell'art. 14 della legge  21
          novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: 
              «Quando  gli  atti  relativi   alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.». 
              - La legge 7 febbraio 1951, n. 168 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1951, n. 69.