Art. 13 
 
Disposizioni  in  materia  di   risanamento   ambientale   da   parte
               dell'Amministrazione straordinaria ILVA 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste  dall'articolo  1,
comma  6-undecies  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,   n.   191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma   1   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto
le  obbligazioni  di  cui  alla  predetta  disposizione,   ferma   la
destinazione  delle  somme  rivenienti  dalla  sottoscrizione   delle
obbligazioni per  le  finalita'  di  cui  al  penultimo  periodo  del
predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge
n.  191  del  2015  e'  estinto  mediante  utilizzo   delle   risorse
finanziarie   derivanti   dalla   sottoscrizione    delle    suddette
obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni sono estinti fino  a  concorrenza  dell'ammontare  delle
spese e dei  costi  sostenuti,  a  valere  sul  patrimonio  destinato
dell'emittente costituito ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la  realizzazione
di interventi di risanamento  e  bonifica  ambientale,  compresi  gli
interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.
13.