Art. 13 
 
                     Lavoro nell'impresa sociale 
 
  1.  I  lavoratori  dell'impresa  sociale  hanno   diritto   ad   un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la  differenza  retributiva  tra
lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere  superiore
al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della  retribuzione
annua lorda. Le imprese sociali danno  conto  del  rispetto  di  tale
parametro nel proprio bilancio sociale. 
  2. Salva la specifica disciplina per gli enti di  cui  all'articolo
1, comma 3, nelle  imprese  sociali  e'  ammessa  la  prestazione  di
attivita' di volontariato,  ma  il  numero  dei  volontari  impiegati
nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere  un
apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori.
L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano  attivita'
di volontariato nell'impresa  medesima  contro  gli  infortuni  e  le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la responsabilita' civile verso terzi. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  51  del  citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all'art. 3.