Art. 13
Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le
modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in
conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del
terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale
devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del
codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e
strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella relazione al
bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle
imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore.
Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 2214 del codice civile:
«Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori.».
- Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del codice
civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.».
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.».
- Si riportano gli articoli 2435-bis e 2435-ter del
codice civile:
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo e quinto
comma dell'art. 2423-ter, dal secondo comma dell'art. 2424,
dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art. 2426, la nota
integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo
comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo
limitatamente ai soli debiti senza indicazione della
ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo
anche omettendo la ripartizione per categoria, 16),
22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le
indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui
e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche'
dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'art.
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000
euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi
di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese
sono determinati secondo quanto disposto dall'art.
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo
comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'art. 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo.».