Art. 13 
 
 
                   Scritture contabili e bilancio 
 
  1. Gli enti del  Terzo  settore  devono  redigere  il  bilancio  di
esercizio  formato   dallo   stato   patrimoniale,   dal   rendiconto
finanziario,  con  l'indicazione,  dei  proventi   e   degli   oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che  illustra  le  poste  di
bilancio,  l'andamento  economico  e  finanziario  dell'ente   e   le
modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 
  2. Il bilancio degli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,
proventi o entrate comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro
puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. 
  3. Il bilancio di cui ai  commi  1  e  2  deve  essere  redatto  in
conformita' alla modulistica definita con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale  del
terzo settore. 
  4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la  propria  attivita'
esclusivamente o  principalmente  in  forma  di  impresa  commerciale
devono tenere le scritture contabili di  cui  all'articolo  2214  del
codice civile. 
  5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono  redigere  e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio di  esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o 2435-ter del codice civile. 
  6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario  e
strumentale dell'attivita' di cui all'articolo 6 nella  relazione  al
bilancio o nella relazione di missione. 
  7. Gli enti del Terzo  settore  non  iscritti  nel  registro  delle
imprese devono  depositare  il  bilancio  presso  il  registro  unico
nazionale del Terzo settore. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'art. 2214 del codice civile: 
              «Art.  2214  (Libri  obbligatori  e   altre   scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale deve tenere il libro giornale e il libro  degli
          inventari. 
              Deve altresi'  tenere  le  altre  scritture  che  siano
          richieste dalla natura e dalle  dimensioni  dell'impresa  e
          conservare ordinatamente per ciascun affare  gli  originali
          delle lettere, dei telegrammi  e  delle  fatture  ricevute,
          nonche' le copie delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle
          fatture spedite. 
              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori.». 
              - Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del  codice
          civile: 
              «Art.   2423   (Redazione   del   bilancio).   -    Gli
          amministratori devono redigere il  bilancio  di  esercizio,
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.». 
              «Art. 2423-bis (Principi di  redazione  del  bilancio).
          Nella redazione del  bilancio  devono  essere  osservati  i
          seguenti principi: 
                1)  la  valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo prudenza e nella  prospettiva  della  continuazione
          dell'attivita'; 
                1-bis) la rilevazione e la presentazione  delle  voci
          e' effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione
          o del contratto; 
                2)  si  possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
                3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
                4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
                5) gli elementi eterogenei ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
                6)  i  criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.». 
              «Art. 2423-ter (Struttura dello  stato  patrimoniale  e
          del conto economico). -  Salve  le  disposizioni  di  leggi
          speciali  per  le  societa'  che   esercitano   particolari
          attivita', nello stato patrimoniale e nel  conto  economico
          devono  essere  iscritte   separatamente,   e   nell'ordine
          indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva e  dell'importo  corrispondente;  esse  possono
          essere raggruppate soltanto  quando  il  raggruppamento,  a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo comma dell'art. 2423 o  quando  esso  favorisce  la
          chiarezza del bilancio. In  questo  secondo  caso  la  nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento. 
              Devono essere  aggiunte  altre  voci  qualora  il  loro
          contenuto non sia compreso in  alcuna  di  quelle  previste
          dagli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  devono   essere
          adattate  quando  lo   esige   la   natura   dell'attivita'
          esercitata. 
              Per ogni voce dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
          economico  deve  essere  indicato  l'importo   della   voce
          corrispondente dell'esercizio precedente. Se  le  voci  non
          sono comparabili, quelle relative all'esercizio  precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento o l'impossibilita' di  questo  devono  essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa. 
              Sono vietati i compensi di partite.». 
              - Si riportano gli articoli  2435-bis  e  2435-ter  del
          codice civile: 
              «Art. 2435-bis (Bilancio in  forma  abbreviata).  -  Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio  in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente, per due esercizi consecutivi, non  abbiano
          superato due dei seguenti limiti: 
                1)  totale  dell'attivo  dello  stato   patrimoniale:
          4.400.000 euro; 
                2)  ricavi  delle  vendite   e   delle   prestazioni:
          8.800.000 euro; 
                3) dipendenti occupati in media durante  l'esercizio:
          50 unita'. 
              Nel bilancio in forma abbreviata lo stato  patrimoniale
          comprende solo le voci contrassegnate  nell'art.  2424  con
          lettere maiuscole e con  numeri  romani;  le  voci  A  e  D
          dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
          E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
          CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
          indicati i crediti e i debiti esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo. Le societa' che redigono il bilancio  in  forma
          abbreviata sono esonerate dalla  redazione  del  rendiconto
          finanziario. 
              Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
          seguenti voci previste dall'art. 2425  possono  essere  tra
          loro raggruppate: 
                voci A2 e A3 
                voci B9(c), B9(d),  B9(e) 
                voci B10(a), B10(b), B10(c) 
                voci C16(b) e C16(c) 
                voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) 
                voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) 
              Fermo restando  le  indicazioni  richieste  dal  terzo,
          quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo e  quinto
          comma dell'art. 2423-ter, dal secondo comma dell'art. 2424,
          dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art.  2426,  la  nota
          integrativa fornisce le  indicazioni  richieste  dal  primo
          comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6),  per  quest'ultimo
          limitatamente  ai  soli  debiti  senza  indicazione   della
          ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo
          anche  omettendo  la  ripartizione  per   categoria,   16),
          22-bis),  22-ter),  per  quest'ultimo  anche  omettendo  le
          indicazioni   riguardanti   gli    effetti    patrimoniali,
          finanziari  ed  economici,  22-quater),   22-sexies),   per
          quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui
          e' disponibile la copia del bilancio  consolidato,  nonche'
          dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1). 
              Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
          sensi dell'art. 2427,  primo  comma,  numero  22-bis,  alle
          operazioni realizzate direttamente o indirettamente  con  i
          loro maggiori azionisti ed a  quelle  con  i  membri  degli
          organi di  amministrazione  e  controllo,  nonche'  con  le
          imprese   in   cui   la   societa'   stessa   detiene   una
          partecipazione. 
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione. 
              Le  societa'  che  redigono  il   bilancio   in   forma
          abbreviata, in deroga a  quanto  disposto  dall'art.  2426,
          hanno la  facolta'  di  iscrivere  i  titoli  al  costo  di
          acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo  e  i
          debiti al valore nominale. 
              Le societa' che a norma del presente articolo  redigono
          il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo  in  forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.». 
              «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).  -  Sono
          considerate  micro-imprese  le  societa'  di  cui  all'art.
          2435-bis che nel primo esercizio  o,  successivamente,  per
          due esercizi consecutivi,  non  abbiano  superato  due  dei
          seguenti limiti: 
                1)  totale  dell'attivo  dello  stato   patrimoniale:
          175.000 euro; 
                2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:  350.000
          euro; 
                3) dipendenti occupati in media durante  l'esercizio:
          5 unita'. 
              Fatte salve le norme del presente articolo, gli  schemi
          di bilancio e i criteri di valutazione delle  micro-imprese
          sono  determinati   secondo   quanto   disposto   dall'art.
          2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 
                1) del rendiconto finanziario; 
                2) della nota integrativa quando in calce allo  stato
          patrimoniale risultino le informazioni previste  dal  primo
          comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16); 
                3) della relazione sulla gestione:  quando  in  calce
          allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
          dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. 
              Non sono applicabili le disposizioni di cui  al  quinto
          comma dell'art. 2423 e al numero  11-bis  del  primo  comma
          dell'art. 2426. 
              Le societa' che si avvalgono delle  esenzioni  previste
          del presente articolo.».