Art. 13 
 
 
                       Controllo equipollente 
 
  1.  Nel  caso   in   cui   l'Agenzia   di   protezione   ambientale
territorialmente competente non esegua le  attivita'  previste  dagli
articoli 10, 11, 12  e  20,  comma  3,  nei  termini  rispettivamente
stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20,
comma 3; le suddette attivita' possono, su richiesta e  con  oneri  a
carico  del  proponente,  essere  eseguite  anche  da  altri   organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti. 
  2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente   regolamento,   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
Unificata, e' individuato l'elenco degli organi  dell'amministrazione
pubblica o enti pubblici che svolgono  attivita'  tecnico-scientifica
in  materia  ambientale  o  sanitaria  dotati  di  qualificazione   e
capacita' tecnica equipollenti all'Agenzia di  protezione  ambientale
territorialmente competente e sono approvate le  tabelle  recanti  le
tariffe che i proponenti  devono  corrispondere  quali  corrispettivi
delle prestazioni richieste.