Art. 13 
 
Violazione  degli  obblighi  del   controllore   o   dello   studente
  controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del
  regolamento 
 
  1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico  aereo
in   mancanza   della   licenza,   della   abilitazione    o    della
specializzazione ovvero di un certificato  o  rapporto  di  idoneita'
psicofisica  idonei  all'operazione  da  svolgere  o  con  un  titolo
scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del
regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro. 
  2. Il controllore del traffico aereo che fornisce  il  servizio  di
controllo del traffico aereo  in  difformita'  dalle  abilitazioni  o
specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  3. Il controllore del traffico aereo che  omette  di  informare  un
esaminatore  o  un  centro  aeromedico,  certificato  ai  sensi   del
regolamento, di una variazione del  proprio  stato  di  salute  o  di
essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive  o  di  farmaci,  in
modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e  in
condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza  posseduta,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
10.000 euro. 
  4. Lo studente controllore del  traffico  aereo  che  commette  una
delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.