Art. 13 Violazione degli obblighi del controllore o dello studente controllore del traffico aereo derivanti dall'articolo 8-quater del regolamento 1. Chiunque esercita la funzione di controllore del traffico aereo in mancanza della licenza, della abilitazione o della specializzazione ovvero di un certificato o rapporto di idoneita' psicofisica idonei all'operazione da svolgere o con un titolo scaduto, sospeso o revocato, in violazione dell'articolo 8-quater del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 2. Il controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 3. Il controllore del traffico aereo che omette di informare un esaminatore o un centro aeromedico, certificato ai sensi del regolamento, di una variazione del proprio stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci, in modo da mettere a rischio lo svolgimento con modalita' adeguate e in condizioni di sicurezza dei compiti inerenti alla licenza posseduta, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 4. Lo studente controllore del traffico aereo che commette una delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.