Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale  o  parziale  delle
agevolazioni concesse qualora: 
    a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti del  soggetto
beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta  o
irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto  beneficiario  e
non sanabili; 
    b) I soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,  successivamente
all'ottenimento del provvedimento di concessione  risultino  titolari
di un contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  un  altro
soggetto  prima  della  completa   restituzione   del   finanziamento
bancario; 
    c) I soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,  successivamente
all'ottenimento del provvedimento di  concessione,  trasferiscano  la
residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  1,
del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa  restituzione  del
finanziamento bancario; 
    d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il  programma
di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il  prescritto  termine  di
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione,  salvo
i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il  ritardo  derivi  da
fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario; 
    e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini
ad usi diversi da quelli previsti  le  immobilizzazioni  materiali  o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi  cinque
anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima  della
completa restituzione del finanziamento bancario; 
    f) il  soggetto  beneficiario  cessi  volontariamente,  alieni  o
conceda in locazione  o  trasferisca  l'attivita',  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dal completamento  del  programma  di  spesa  e
comunque  prima  della  completa   restituzione   del   finanziamento
bancario; 
    g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure
concorsuali con  finalita'  liquidatorie  del  soggetto  beneficiario
prima che siano decorsi cinque anni dal completamento  del  programma
di  spesa  e  comunque  prima   della   completa   restituzione   del
finanziamento bancario; 
    h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto
gestore  sulla  realizzazione  del  programma   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 7 ed all'articolo 14 del presente regolamento; 
    i) il soggetto  beneficiario  apporti  variazioni  relative  alla
localizzazione    dell'unita'     produttiva     ed     all'attivita'
imprenditoriale che  comportino  modifiche  sostanziali  al  progetto
imprenditoriale  approvato  ed  individuato  nel   provvedimento   di
concessione; 
    j) negli altri casi di revoca  totale  o  parziale  previsti  dal
provvedimento di concessione, in relazione  alle  condizioni  e  agli
obblighi a carico del soggetto  beneficiario,  come  specificati  dal
presente regolamento ovvero derivanti da specifiche norme settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento europeo. 
  2. La revoca totale delle agevolazioni comporta  la  decadenza  del
provvedimento di concessione. In tal caso  il  soggetto  beneficiario
non ha diritto a ricevere le quote di  contributi  eventualmente  non
ancora  erogate  ed  e'  tenuto  alla  restituzione  dei   contributi
eventualmente ricevuti. 
  3. In caso di revoca parziale, il  Soggetto  gestore  procede  alla
rideterminazione  dell'importo  delle  agevolazioni  spettanti  e   i
maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia  eventualmente
goduto sono detratti dalle  eventuali  erogazioni  successive  ovvero
sono recuperati. 
  4. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal  Soggetto  gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti,  al
recupero coattivo degli  stessi  importi,  maggiorati  dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione. 
  5. Il Soggetto gestore  provvede  al  recupero  anche  mediante  il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602  e  del
decreto  legislativo  del  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni. Gli importi dovuti per  effetto  di  revoca  totale  o
parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato
a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 91/2017. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1. Al fine  di  promuovere  la  costituzione  di  nuove
          imprese  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da  parte  di
          giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al  comma
          17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".» 
                
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  29
          settembre 1973, n. 603 recante «Modifiche  ed  integrazioni
          al testo unico delle leggi sui  servizi  della  riscossione
          delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio  1963,
          n. 858» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268,  del
          16 ottobre 1973. 
              - Il decreto legislativo del 26 febbraio  1999,  n.  46
          recante  «Riordino  della  disciplina   della   riscossione
          mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L.  28  settembre
          1998, n. 337» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53,
          del 5 marzo 1999. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  17,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 16 (Omissis) 
              17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, le risorse per  l'attuazione  della  misura  nei
          limiti di quanto indicato  al  comma  16,  individuando  la
          ripartizione in  annualita'  e  gli  importi  da  assegnare
          distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
          8, lettera a) al contributo in conto interessi  di  cui  al
          comma  9  lettera  a)  e  al  finanziamento  della  sezione
          specializzata del Fondo centrale  di  garanzia  di  cui  al
          comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
          al comma 8, lettera a) ed  al  comma  9,  lettera  a)  sono
          accreditate su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero
          intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
          dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha  natura
          di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
          Corte dei conti,  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041. Alla  rendicontazione  provvede  il
          soggetto gestore della misura.»