Art. 13
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il
medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in
termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «
Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della
missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed
intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.