Art. 13 
                      Modalita' dell'intervento 
 
  1. Nel caso di  interventi  finanziari  a  condizioni  di  mercato,
l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di  societa'  di
capitali, anche di  nuova  costituzione,  sottoscrivendo  aumenti  di
capitale  e/o  prestiti  obbligazionari  e/o   strumenti   finanziari
partecipativi  finalizzati  a   supportare   progetti   di   sviluppo
produttivo e/o commerciale, anche mediante processi  di  aggregazione
tra aziende. 
  2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni
di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli
degli investitori privati, i quali intervengono  mediante  versamenti
in denaro e/o conferimento di beni. E' consentito il conferimento  di
beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al
raggiungimento degli obiettivi  del  progetto.  In  questo  caso,  il
valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai  sensi
della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA. 
  3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni societa' partecipata sono definiti
in specifici  accordi  nei  quali  sono  indicati  gli  impegni,  gli
obblighi, i termini e le condizioni per  l'attuazione  del  progetto.
Essi regolano, altresi', le modalita' e la tempistica del riscatto al
valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le  condizioni  che
possono  determinare  la  revoca  del  finanziamento,  gli   obblighi
connessi al monitoraggio e  alle  attivita'  di  accertamento  finale
dell'avvenuta realizzazione dei progetti,  nonche'  di  controllo  ed
ispezione e quanto  altro  necessario  ai  fini  dell'attuazione  del
progetto, ivi inclusa la definizione  di  idonee  garanzie  a  favore
dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario  a  condizioni
di mercato. 
  4. L'intervento a condizione di mercato e' compreso tra  un  minimo
di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.