Art. 13 Modalita' dell'intervento 1. Nel caso di interventi finanziari a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di societa' di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende. 2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimento di beni. E' consentito il conferimento di beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. In questo caso, il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA. 3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni societa' partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Essi regolano, altresi', le modalita' e la tempistica del riscatto al valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche' di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusa la definizione di idonee garanzie a favore dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario a condizioni di mercato. 4. L'intervento a condizione di mercato e' compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.