Art. 13 
 
 
                   Trasmissioni per i non vedenti 
 
  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di
servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
delibera per la fruizione dei non vedenti.