Art. 13 Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammessi, come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.