Art. 13 Forma delle agevolazioni 1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.