(Allegato 1-art. 13)
                              Art. 13. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 14, comma 3,  per  un  periodo
successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti
con la qualifica contrattuale  di  Assistente  alla  poltrona,  privi
dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di
lavoro di provvedere affinche' gli stessi acquisiscano l'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico  entro
trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal  presente
Accordo. 
    2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo  art.  14,
comma  3,  si  trovano  in  costanza  di  lavoro  con   inquadramento
contrattuale di Assistente alla poltrona e che non  posseggono  i  36
mesi  di  attivita'  lavorativa,  cosi'  come  previsto  al  comma  1
dell'art. 11 del presente Accordo,  i  datori  di  lavoro  provvedono
affinche'     gli     stessi     acquisiscano     l'attestato      di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.