Art. 13 Ambiti stradali 1. L'autorizzazione alle prove su strada puo' essere richiesta con riferimento a uno o piu' dei seguenti ambiti stradali, classificati secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del codice della strada: a) autostrade e strade extraurbane principali, tipo A e B, caratterizzate da: 1) possibilita' di frenate e manovre ad alte velocita'; 2) possibili lavori in corso; 3) presenza infrequente di pedoni e oggetti sul manto stradale; 4) accesso controllato e limitato a rampe; 5) possibili condizioni deflusso instabile; b) strade extraurbane secondarie, tipo C, caratterizzate da: 1) possibili lavori in corso; 2) presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali; 3) sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori; 4) possibili condizioni di traffico caratterizzato da deflusso instabile, possibilita' di formazione di code alle intersezioni ed altri fenomeni dovuti a condizioni di deflusso in saturazione; 5) accessi non controllati; c) ambiente urbano e ultimo miglio, tipo D, E e F, caratterizzate da: 1. possibili lavori in corso, oggetti ovvero ostacoli sul manto stradale; 2. presenza di cicli, motocicli, pedoni, animali; 3. sistemi di controllo del traffico, quali rotonde o semafori; 4. fenomeni di code, di disturbo al deflusso dovuto ad attivita' a bordo strada, di condizioni di deflusso saturo e sovrasaturo, di interferenza con manovre di parcheggio, di parcheggio in doppia fila; 5. accessi non controllati; 6. regolatori di velocita' e zone a velocita' controllata, quali le Zone 30; 7. zone a traffico limitato e zone pedonali; 8. aree adibite a parcheggio; 9. intersezioni non semaforizzate; 10. strade non asfaltate.