Art. 13 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, almeno  il  51%
(cinquantunopercento) della produzione commercializzata - espressa in
valore - direttamente dalla O.P. proviene dalle  superfici  olivetate
della propria base sociale. 
  2.  Le  organizzazioni  di   produttori   del   settore   olivicolo
riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale  n.
86483 del 24  novembre  2014,  sono  considerate  riconosciute  quali
organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152  del  regolamento
se dimostrano, a decorrere  dall'anno  di  regime,  il  possesso  dei
requisiti  e  dei  parametri  di  rappresentativita'  stabiliti   dal
presente decreto. Con riferimento all'anno di regime il possesso  dei
requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonche' la cessione o il
conferimento da parte  della  propria  base  sociale  della  quota  -
espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione  specifica
di riferimento, indicata dall'art. 4, comma 2, sono dimostrati con le
modalita' di calcolo di cui al comma 4 del medesimo articolo. 
  3.  Qualora  le  O.P.  di  cui  al  comma  2  non   dimostrino   il
raggiungimento, con riferimento all'anno di regime, dei requisiti  di
cui al presente decreto, il riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del
regolamento e' revocato a partire dal 1° aprile 2018. 
  4. Il Ministero e le Regioni adottano,  negli  interventi  da  loro
attivati, criteri preferenziali e specifiche misure in  favore  delle
O.P.  riconosciute  ai  sensi  del  presente  decreto:  tali  criteri
preferenziali possono avere carattere di progressivita' in  relazione
alla  percentuale  della   produzione   dei   soci   commercializzata
direttamente dalla O.P. 
  5. AGEA rende disponibili al Ministero, alle Regioni  e  alle  O.P.
per quanto di competenza le informazioni inerenti alle  modalita'  di
iscrizione al SIAN, alla  trasmissione  e  all'aggiornamento  annuale
delle basi associative, nonche' alla regolamentazione tecnica per  la
fruizione dei servizi telematici. 
  6. AGEA, nel rispetto di quanto  previsto  all'art.  6  del decreto
ministeriale n. 16059 del 23  dicembre  2013,  rende  disponibili  al
Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di  competenza,  entro
il 10 febbraio  di  ciascun  anno  il  dato  inerente  la  produzione
complessiva di olive e/o di olio prodotte relativamente alla  singola
O.P. e all'anno di riferimento precedente, elaborate sulla base delle
dichiarazioni inserite nel registro  SIAN,  di  cui  all'art.  5  del
medesimo decreto. 
  7. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme di attuazione. 
  8. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto, concordate tra il Ministero e le regioni,  espresse
come linee guida, saranno adottate con successiva circolare. Le linee
guida possono prevedere una specifica regolamentazione dei  tempi  di
attuazione di alcune procedure per quelle O.P. o A.O.P.  chiamate  ad
adeguarsi nei termini di cui al decreto. 
  9. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme
specifiche previste dal regolamento ed alla normativa  comunitaria  e
nazionale vigente in materia.