Art. 13 Disposizioni finali e transitorie 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, almeno il 51% (cinquantunopercento) della produzione commercializzata - espressa in valore - direttamente dalla O.P. proviene dalle superfici olivetate della propria base sociale. 2. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del regolamento se dimostrano, a decorrere dall'anno di regime, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentativita' stabiliti dal presente decreto. Con riferimento all'anno di regime il possesso dei requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonche' la cessione o il conferimento da parte della propria base sociale della quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento, indicata dall'art. 4, comma 2, sono dimostrati con le modalita' di calcolo di cui al comma 4 del medesimo articolo. 3. Qualora le O.P. di cui al comma 2 non dimostrino il raggiungimento, con riferimento all'anno di regime, dei requisiti di cui al presente decreto, il riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del regolamento e' revocato a partire dal 1° aprile 2018. 4. Il Ministero e le Regioni adottano, negli interventi da loro attivati, criteri preferenziali e specifiche misure in favore delle O.P. riconosciute ai sensi del presente decreto: tali criteri preferenziali possono avere carattere di progressivita' in relazione alla percentuale della produzione dei soci commercializzata direttamente dalla O.P. 5. AGEA rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza le informazioni inerenti alle modalita' di iscrizione al SIAN, alla trasmissione e all'aggiornamento annuale delle basi associative, nonche' alla regolamentazione tecnica per la fruizione dei servizi telematici. 6. AGEA, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza, entro il 10 febbraio di ciascun anno il dato inerente la produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte relativamente alla singola O.P. e all'anno di riferimento precedente, elaborate sulla base delle dichiarazioni inserite nel registro SIAN, di cui all'art. 5 del medesimo decreto. 7. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 8. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, concordate tra il Ministero e le regioni, espresse come linee guida, saranno adottate con successiva circolare. Le linee guida possono prevedere una specifica regolamentazione dei tempi di attuazione di alcune procedure per quelle O.P. o A.O.P. chiamate ad adeguarsi nei termini di cui al decreto. 9. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.