Art. 013 Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza 1. All'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" e' inserita la seguente: (( "anche"; )) b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( ", nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa"; )) c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: (( "5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione - Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita': a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge : "Art. 18. Centrale unica di committenza 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza e' individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32. 4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo art. 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1. 5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione - Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita': a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo. 6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di re-munerativita', con decreto adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.".