Art. 13 
 
 
           Verifica dell'efficienza fisica e accertamento 
             dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 
 
  1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art.  7,  comma
4, prima delle prove  scritte,  e'  sottoposta  all'accertamento  del
possesso dei requisiti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  per
l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,  e  dei  parametri
fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre
2015, n. 207. 
  2.  I  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  alle  carriere  dei
funzionari della Polizia di  Stato  sono  sottoposti,  ove  previsto,
anche   all'accertamento   dell'efficienza   fisica,   prima    degli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale. 
  3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato  sono  sottoposti
al solo esame attitudinale  diretto  ad  accertare  il  possesso  dei
requisiti  necessari  per  l'accesso  alle   diverse   carriere   dei
funzionari. 
  4.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   qualora   non
ricorrano le condizioni per l'espletamento della  prova  preselettiva
di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per  motivi
organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche  dopo  la  prova
scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto
piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 
  5. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito. 
  6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica,
i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di
concorso. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle  prove  di
efficienza fisica» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima
dell'inizio delle stesse. 
  7.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici,   i
candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica
e ad accertamenti strumentali e di laboratorio  secondo  modalita'  e
tempi previsti  da  apposite  «Disposizioni  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici» da pubblicarsi sul sito almeno  sette  giorni
prima dell'inizio delle prove. 
  8. Ai fini delle verifiche  attitudinali,  la  commissione  di  cui
all'art. 14, commi 3 e 4, accerta  l'attitudine  del  candidato  allo
svolgimento dei compiti  connessi  con  l'attivita'  di  polizia.  Le
prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,  consistono
in  una  serie  di   test   e   questionari   e   in   un   colloquio
psico-attitudinale. Il candidato  e'  sottoposto,  altresi',  ad  una
intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un  funzionario   di
Polizia,  in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale, di cui  all'art.  14,  comma  4,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3. 
  9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario  del  ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale.  L'esito  delle  prove  viene  valutato
dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 
  10.  Le  modalita'  con  cui  sono  effettuati   gli   accertamenti
attitudinali  sono  contenute   in   specifiche   «Disposizioni   per
l'espletamento degli accertamenti  attitudinali»  da  pubblicare  sul
sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 
  11. Con decreto del Direttore centrale per  le  risorse  umane,  su
proposta della commissione per gli  accertamenti  attitudinali,  sono
approvati i test realizzati da professionisti o istituti  pubblici  o
privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per
le quali il candidato concorre. 
  12. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle commissioni per la
verifica dell'efficienza fisica,  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici e per gli accertamenti  attitudinali,  e'  definitivo  e
comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato  del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al  presente
articolo sono ammessi a sostenere le prove successive. 
  14. La documentazione personale attinente ai risultati delle  prove
di efficienza  fisica,  psico-fisica  e  attitudinale  e'  pubblicata
nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.