Art. 13 
 
Proroga di termini in materia di finanziamento degli  investimenti  e
  di sviluppo infrastrutturale del Paese 
 
  (( 01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermo restando
che i decreti di cui  al  periodo  precedente,  nella  parte  in  cui
individuano  interventi  rientranti  nelle  mate-rie  di   competenza
regionale o delle province autonome,  e  limitatamente  agli  stessi,
sono adottati previa intesa con gli  enti  territoriali  interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  gli
interventi  rientranti  nelle  suddette  materie  individuati  con  i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018  l'intesa
puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in  corso
alla data di entrata in vigore  legge  di  conversione  del  presente
decreto   nei   termini   indicati   dalla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018 ». 
  02. L'efficacia delle convenzioni concluse  sulla  base  di  quanto
disposto ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3  marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 141, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  differita
all'anno  2020.  Conseguentemente,  le   amministrazioni   competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro  assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i  connessi  paga-menti  a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
  03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento  netto
derivanti dal comma 02, quantificati  in  140  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro
per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04. 
  04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini  di  sola  cassa,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per
l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l'anno 2021, un apposito fondo da  utilizzare  per  favorire
gli investimenti delle citta' metropolitane,  delle  province  e  dei
comuni  da  realizzare  attraverso  l'utilizzo   dei   risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti. )) 
  (( 1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al penultimo periodo, le  parole:  «  secondo,  terzo  e  quarto
periodo del » sono soppresse; 
  b) all'ultimo periodo, le parole da: « sono da adottare » fino alla
fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  «  sono  adottati
entro il 31 ottobre 2018 ». 
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 495-bis e' inserito il seguente: 
   « 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari  di  cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario  sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.  Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle  regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018  al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella  2  sono  utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e  il  31
luglio 2019,  le  medesime  regioni  adottano  gli  atti  finalizzati
all'impiego delle risorse, assicurando  almeno  l'esigibilita'  degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota  di  competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
tabella 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
l'iscrizione di stanziamenti di spesa  riguardanti  gli  investimenti
finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al
debito, in misura almeno corrispondente agli importi  indicati  nella
tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti  le  spese  di  in-vestimento
iscritti  nel  bilancio   di   previsione   2019-2021   relativamente
all'esercizio 2019 risultano incrementati  rispetto  alle  previsioni
definitive  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  riguardanti  il
medesimo esercizio  in  misura  almeno  corrispondente  agli  importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto  al  precedente
periodo, gli investimenti che le  singole  regioni  sono  chiamate  a
realizzare, secondo quanto stabilito  nei  periodi  precedenti,  sono
considerati nuovi se effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del
bilancio di previsione che incrementa  stanziamenti  riguardanti  gli
investimenti  diretti  e  indiretti  per  la  quota   di   rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito  riportate,  e  se
verificati attraverso il  sistema  di  monitoraggio  opere  pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai  sensi
del decreto legislativo 20 dicembre 2011,  n.  229.  A  tal  fine  le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e  assumono  le  iniziative   necessarie   affinche'   le   pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati  a  valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle  informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le  regioni
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di  cui  alle
tabelle 1 e 2 di  seguito  riportate  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato.  In  caso  di  mancata  o  parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui  al
comma 475. 
 
Tabella 1 )) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(( Tabella 2 )) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (( b) i commi da 479 a 500 sono abrogati. 
  1-ter. All'articolo 6-bis, comma 1,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, le parole: «per gli  anni  2017/2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 140, della
          citata legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «140.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29  maggio  2017  recante  «Riparto  del   fondo   per   il
          finanziamento   degli   investimenti    e    lo    sviluppo
          infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2017, n. 14. 
              - La delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 (Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse
          al  «Programma   straordinario   di   intervento   per   la
          riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai
          sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232
          (Legge di  bilancio  2017)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147. 
              - La delibera CIPE n. 72 del 7 agosto 2017  (Fondo  per
          lo sviluppo e la  coesione  2014-2020  -  Determinazione  e
          modulazione delle risorse  assegnate  con  la  delibera  n.
          2/2017 al «Programma straordinario  di  intervento  per  la
          riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2017,  n.
          265. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «141. Al fine di garantire  il  completo  finanziamento
          dei  progetti   selezionati   nell'ambito   del   Programma
          straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
          e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
          dei comuni capoluogo di provincia, di cui  all'articolo  1,
          commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
          integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
          di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma  140  del
          presente    articolo,    con    delibera    del    Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          sono destinate ulteriori risorse  a  valere  sulle  risorse
          disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il
          periodo di programmazione 2014-2020.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1072,
          della  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «1072. - Il fondo da ripartire di cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.». 
              -  Legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  15-sexies  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 15-sexies (Intese regionali per  la  cessione  di
          spazi finanziari agli enti locali).  -  In  sede  di  prima
          applicazione, nell'anno 2017,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili
          ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del  proprio
          territorio  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   8,   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 21 febbraio 2017,  n.  21,  nell'ambito  delle
          intese regionali di cui  all'articolo  10  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  243.  A  tal  fine  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma comunica, entro  il  termine  perentorio
          del 30 settembre, agli  enti  locali  interessati  i  saldi
          obiettivo rideterminati  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
          di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale  e  alla
          stessa  regione  o   provincia   autonoma,   gli   elementi
          informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
          saldo di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  6-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  6-bis  (Disposizioni  per  agevolare  le  intese
          regionali a favore degli investimenti). -  1.  Al  fine  di
          favorire gli  investimenti,  per  le  regioni  che  rendono
          disponibili  spazi  finanziari  per  gli  enti  locali  del
          proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di
          cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,
          per gli anni  2017-2020,  e'  autorizzato  lo  svincolo  di
          destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo  Stato
          nel  limite  del  doppio  degli   spazi   finanziari   resi
          disponibili, purche' non esistano obbligazioni  sottostanti
          gia' contratte ovvero purche' le suddette somme  non  siano
          relative ai livelli essenziali delle  prestazioni,  per  le
          quali rimane l'obbligo a  carico  della  regione  di  farvi
          fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle  regioni
          alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto
          del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge  11
          dicembre 2016, n. 232.».