(( Art. 13 - bis 
 
Proroga di termini in materia  di  controlli  tecnici  periodici  dei
                veicoli a motore e dei loro rimorchi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  19
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore  delle
disposizioni attuative  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  13,  comma  1,
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  19  maggio  2017  (Recepimento  della  direttiva
          2014/45/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  3
          aprile 2014 relativa ai  controlli  tecnici  periodici  dei
          veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante  abrogazione
          della direttiva 2009/40/CE): 
              «Art. 13 (Ispettori). - 1. I controlli tecnici eseguiti
          presso centri  di  controllo  privati  sono  effettuati  da
          ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi  di
          competenza  e  formazione,  di  cui  all'Allegato  IV   del
          presente  decreto,  e  di  quanto  previsto   dal   decreto
          legislativo n. 285 del 1992,  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  495  del  1992  e  dalle  disposizioni
          attuative  del  Ministero.  E'   facolta'   del   Ministero
          introdurre requisiti supplementari specifici in materia  di
          competenza e formazione.  I  requisiti  per  l'abilitazione
          degli  ispettori  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale  sono
          disciplinati a norma del decreto  legislativo  n.  285  del
          1992 e del decreto del presidente della Repubblica  n.  495
          del  1992.  Nel  rispetto   delle   competenze   fra   enti
          amministrativi,  i  soggetti   indicati   dalla   autorita'
          competente rilasciano un  certificato  agli  ispettori  che
          soddisfano i requisiti di cui  all'Allegato  IV,  punto  1.
          Tale certificato contiene almeno le  informazioni,  di  cui
          all'allegato IV, punto 3. 
              2. Gli ispettori gia' autorizzati o abilitati alla data
          del  20  maggio  2018  sono  esentati  dal   possesso   dei
          requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1. 
              3. Al  momento  di  effettuare  un  controllo  tecnico,
          l'ispettore deve essere esente da conflitti  di  interesse,
          in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato  livello
          di imparzialita' ed obiettivita' secondo  quanto  stabilito
          con provvedimento della autorita' competente. 
              4. La persona che presenta il veicolo al  controllo  e'
          informata delle carenze riscontrate e da correggere.».