Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «utili per» sono
inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea e nazionale e».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle Linee guida. L'AgID assicura il
coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, con la finalita' di progettare e
monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo
della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di
infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
3.
3-bis».