Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «utili per» sono inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalita' di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati. 2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali. 2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalita' di cui al comma 2. 3. 3-bis».