Art. 13 
 
               Modalita' di pagamento e riassegnazioni 
 
  1. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti   su   apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del  bilancio  statale
di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello  stato
di previsione del Ministero, per una  quota  pari  al  cinquanta  per
cento, per il miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle
attivita' di controllo e di vigilanza. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.