Art. 13 
 
           Attivita' di controllo amministrativo contabile 
 
  1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori,  attraverso  la  compilazione
con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti  di  legge,  con  i  quali  si  realizza
l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.  A  tal
fine provvede a classificare  e  misurare  le  lavorazioni  eseguite,
nonche'  a  trasferire  i  rilievi   effettuati   sul   registro   di
contabilita'  e  per  le  conseguenti  operazioni  di   calcolo   che
consentono di individuare  il  progredire  della  spesa.  Secondo  il
principio di costante progressione della  contabilita',  le  predette
attivita' di accertamento dei fatti producenti  spesa  devono  essere
eseguite  contemporaneamente  al  loro  accadere  e,  quindi,  devono
procedere di pari passo con l'esecuzione. 
  2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, nonche' la disciplina  dei  termini  e  delle
modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nella  documentazione
di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori  provvede
all'accertamento e alla registrazione di  tutti  i  fatti  producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinche' possa sempre: 
    a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine
fissato nella  documentazione  di  gara  e  nel  contratto,  ai  fini
dell'emissione dei certificati per  il  pagamento  degli  acconti  da
parte del RUP; 
    b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti  dei
tempi e delle somme autorizzate. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  9  ottobre
          2002, n. 231, si vedano le note alle premesse.