Art. 13 
 
                 Societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  i  commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga  all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  l'abrogazione  del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche'  delle  societa'  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e'
soppresso. 
  4. All'articolo 90 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa' e associazioni sportive»; 
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa'»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa'  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «  a  disposizione  di  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche». 
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa'  sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro  nell'anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di  euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  di  10,3
milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti  dalle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 3.