Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5,  comma  1,
lettera d), numero 3), e dell'articolo  11,  comma  1,  del  presente
decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per  l'anno  2018,  ad
euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  esclusione  degli
articoli 5, comma 1, lettera d), numero 3), e 11, comma 1, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
          2012, n.  234,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».