Art. 13 
 
 
                 Modifiche alla parte III, titolo I, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte III, titolo I,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del Capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo 0.I (Alternativita' delle  forme  di  tutela)  -  Art.140-bis
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti  di
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
  2. Il reclamo al Garante  non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
  3. La presentazione del  reclamo  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al capo I, le parole «Sezione  I  -  Principi  generali»  sono
soppresse; 
    c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo'  rivolgersi
al  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell'articolo   77   del
Regolamento.»; 
    d)  dopo  l'articolo  141,  le  parole  «Sezione  II   -   Tutela
amministrativa» sono soppresse; 
    e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 142 (Proposizione del reclamo).  -  1.  Il  reclamo  contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle
circostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi  identificativi
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 
  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di
questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con
riguardo alla protezione dei dati personali. 
  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o
telefono. 
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'
con strumenti elettronici. 
  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento
relativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e
termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; 
    f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 143 (Decisione del  reclamo).  -  1.  Esaurita  l'istruttoria
preliminare,  se  il  reclamo  non  e'  manifestamente  infondato   e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,
anche prima  della  definizione  del  procedimento  puo'  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non
sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'
degli accertamenti. 
  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di
presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data
informa l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di
motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento. 
  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.»; 
    g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  144  (Segnalazioni).  -  1.  Chiunque  puo'  rivolgere   una
segnalazione  che  il   Garante   puo'   valutare   anche   ai   fini
dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   58   del
Regolamento. 
  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; 
    h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del
danno ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.