Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 56 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano  sui  propri  siti
informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente
articolo e i relativi provvedimenti finali. I  medesimi  atti  devono
altresi'  formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
amministrazioni    procedenti    nella    sezione    "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  l'articolo  56,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  56  (Convenzioni).  -  1.   Le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  sottoscrivere
          con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
          promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi   nel
          Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni
          finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di   terzi   di
          attivita' o servizi sociali di interesse generale, se  piu'
          favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
              2. Le convenzioni di cui al comma 1  possono  prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
              3.    L'individuazione    delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
              3-bis. Le  amministrazioni  procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere  con  continuita'  le  attivita'   oggetto   della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
          i rapporti finanziari riguardanti le spese da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione.». 
              - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
          (Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          aprile 2013, n. 80.