Art. 13 
 
          Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
permesso di soggiorno  costituisce  documento  di  riconoscimento  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  costituisce
titolo  per  l'iscrizione  anagrafica  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e  dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole  «un  luogo  di  residenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato.