Art. 13 
 
Nuovi titoli di privazione  della  liberta'  per  fatti  commessi  da
                              minorenne 
 
  1. Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di  comunita',
sopravviene un titolo esecutivo di altra  pena  detentiva  per  fatti
commessi da minorenne, il pubblico  ministero  sospende  l'ordine  di
esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all'articolo  11,  comma
1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il  quale,  se
ritiene che  permangono  le  condizioni  per  la  prosecuzione  della
misura, la dispone  con  ordinanza.  In  caso  contrario  dispone  la
cessazione dell'esecuzione della misura. 
  2. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo  ai  sensi  dell'articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per il testo dell'art. 69-bis  della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, vedi nelle note all'art. 10.